Doppia Iscrizione

Iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore

Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario), è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore alle condizioni di seguito specificate.

L’iscrizione contemporanea può essere effettuata presso uno stesso Ateneo o presso Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, anche esteri, a condizione che si scelgano:

  • due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico che appartengono a classi di laurea/laurea magistrale diverse e che si differenzino per almeno due terzi delle attività formative;
  • un corso di laurea e uno di laurea magistrale;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master;
  • un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica;
  • due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master anche presso due università;
  • un corso di master e uno di specializzazione.

Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l’iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.

Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la frequenza obbligatoria, a meno che l’obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio.

Non è consentita la doppia iscrizione contemporanea a:

  • due corsi di dottorato di ricerca;
  • un corso di dottorato di ricerca e uno di master;
  • due corsi di specializzazione.

In base alle disposizioni sulla doppia iscrizione, a decorrere dall’anno accademico 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

Pertanto, ai fini della valutazione delle richieste di doppia iscrizione, si rinvia alle disposizioni di Ateneo che saranno adottate nel mese di settembre.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.